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SCARICA IL REGOLAMENTO NUOVO IN VIGORE DAL 23
LUGLIO 2012 |
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NUOVO REGOLAMENTO
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI
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• Con Nota del 09/07/2010 i
Ministeri Vigilanti hanno approvato il nuovo testo del Regolamento della
Cassa Periti Agrari consultabile sul sito.
Da tale data il nuovo testo è operativo, con esclusione degli artt. 26
bis
(Riscatto periodi antecedenti iscrizione all’albo) e 29 (Provvidenze
Straordinarie).
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• Relativamente all’art.26 bis, il Comitato Amministratore della
Gestione sta approntando, mediante apposito Regolamento, i criteri per
il riscatto previsti nello stesso articolo.
Detto Regolamento dovrà poi essere sottoposto all’approvazione dei
Ministeri Vigilanti.
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• Relativamente all’art.29 del Regolamento, si comunica che le
provvidenze straordinarie potranno essere operative dalla seconda metà
del 2011, in quanto dovrà essere prima deliberato il Fondo di
solidarietà e la sua consistenza, in occasione dell’approvazione del
Bilancio Consuntivo 2010, che avverrà nel I° semestre del prossimo anno.
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Sarà cura degli Uffici della Fondazione fornire tempestiva comunicazione
per l’avvio dell’applicazione dei suindicati articoli. |
TITOLO 1 DEI SOGGETTI-DEI CONTRIBUTI-DELLE SANZIONI
CAPO PRIMO DEI SOGGETTI
Art.1 Iscritti alla Gestione
Art.2 Modalità di iscrizione alla
Gestione
CAPO SECONDO DEI CONTRIBUTI
Art.3
Contributo soggettivo obbligatorio
Art.4 Contributo integrativo
Art.5
Frazionabilità dei contributi
Art.6
Variabilità dei contributi
Art.7 Versamento dei contributi
Art.8
Prescrizione dei contributi
Art.9 Restituzione dei contributi
CAPO TERZO DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI
Art.10 Sanzioni per ritardo nel versamento dei contributi
Art.11 Obbligo di comunicazione del reddito professionale e
sanzioni nei casi di omessa, ritardata, o infedele comunicazione
TITOLO 2 DELLE PRESTAZIONI
CAPO PRIMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Art.12 Prestazioni previdenziali
CAPO SECONDO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
Art.13 Pensione di
vecchiaia
Art.14 Determinazione della pensione annua di vecchiaia
Art.15 Decorrenza della pensione di vecchiaia
Art.16 Invio estratti conto
CAPO TERZO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ
Art.17 Pensione di inabilità e di invalidità
Art.18
Calcolo della pensione di inabilità e di invalidità
CAPO QUARTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
Art.19 Pensione di reversibilità od indiretta
Art.20 Restituzione dei contributi
a favore dei superstiti
CAPO QUINTO DELLA INDENNITÀ DI MATERNITÀ
Art.21 Indennità di maternità
CAPO SESTO DISPOSIZIONI VARIE
Art.22 Supplemento di pensione
Art.23 Adeguamento annuale
Art.24 Contribuzione volontaria
Art.25 Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi da
lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo
Art.26 Riscatto del periodo di attività professionale precedente
all’entrata in vigore della presente legge
Art.26
Bis
Art.27 Ricorsi
Art.28 Fondi di "Riserva" e di "Solidarietà"
Art.29 Provvidenze Straordinarie
COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN
PENSIONE
TITOLO 1: DEI SOGGETTI –
DEI CONTRIBUTI – DELLE SANZIONI
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CAPO PRIMO
DEI SOGGETTI
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Art. 1 Iscritti alla Gestione
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1. Gli iscritti all’Albo dei Periti
Agrari e dei Periti Agrari Laureati che esercitano attività
autonoma di libera professione senza vincolo di
subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente
attività di lavoro subordinato, ivi compresi i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’art. 49, comma 2, lett. a) del T.U. delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, sono
obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall’art. 1
del D. Lgs 103/96 alla Gestione Separata dell’Ente Nazionale
di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in
Agricoltura – nel seguito denominato Fondazione.
2. I Periti
Agrari ed i Periti Agrari Laureati che svolgono attività
professionale quali partecipanti a studi associati o di
partecipazione societaria senza vincolo di subordinazione,
sono parimenti obbligati all’iscrizione e tenuti alla
contribuzione, in questo caso determinata sulla base della
percentuale di partecipazione agli utili dello studio
associato o di partecipazione in società per la parte
attribuita all’iscritto in forza di patti associativi o
sociali.
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Art. 2 Modalità di iscrizione alla Gestione
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1. Ai fini
dell’iscrizione alla Gestione, i soggetti di cui all’art. 1
sono tenuti a presentare apposita domanda in carta libera,
nella quale si attesti:
a)
data e luogo di nascita;
b)
residenza;
c)
situazione di famiglia;
d)
codice fiscale;
e)
data e numero di iscrizione all’albo professionale;
f)
numero di Partita Iva qualora soggetto Iva.
2. In luogo
dei predetti documenti si può presentare dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi della Legge 4
Gennaio 1968, n.15 autocertificazione ai sensi della Legge
15 Maggio 1997, n°127 e successive modificazioni.
3. Il
modulo deve contenere tra l’altro la data di inizio
dell’attività libero professionale così come qualificata
all’Art.1 del presente Regolamento, l’indicazione del
domicilio fiscale, l’indicazione di altre attività di lavoro
autonomo, subordinato, imprenditoriale, commerciale od altro
svolte dal dichiarante, eventuale iscrizione ad altre forme
di previdenza obbligatoria ed indicazioni se in quiescenza.
4. La
domanda di iscrizione deve essere inviata alla Gestione
Separata a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo
indicato dalla Gestione Separata.
5. La documentazione di cui al comma
1 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di
inizio dell’esercizio della attività professionale.
6. In caso
di mancata iscrizione, entro 30 giorni dalla comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate, la Gestione iscrive d’ufficio i
Periti Agrari e i Periti Agrari Laureati iscritti all’Albo
ai quali è stato attribuito il numero di partita IVA. |
CAPO SECONDO
DEI CONTRIBUTI
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Art. 3 Contributo soggettivo obbligatorio
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1. Il
contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni
iscritto alla Gestione Separata è pari al 10% del reddito
professionale netto di lavoro autonomo di Perito Agrario e
di Perito Agrario Laureato prodotto nell’anno e risultante
dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle
eventuali successive definizioni ai fini dell’IRPEF secondo
il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono
altresì soggetti a contribuzione i redditi professionali
derivanti da altre attività nei casi in cui le Casse
competenti presentano, nel proprio Regolamento, la
possibilità del versamento contributivo ad unica Cassa di
previdenza. A tal fine l’iscritto deve presentare apposita
richiesta corredata dall’autorizzazione della Cassa
competente al versamento di detti importi presso questa
Gestione.
3. A
decorrere dal 1 Gennaio dell’anno di approvazione, oltre al
contributo soggettivo obbligatorio del 10% di cui al comma
1, è concessa agli iscritti la facoltà di avvalersi di una
maggiore aliquota contributiva variabile prescelta dal 12%
al 30% del reddito professionale netto prodotto.
L’opzione
di versare il contributo soggettivo determinato secondo
l’aliquota prescelta è espressa ogni anno con apposito
modulo contestualmente al pagamento dell’acconto di cui
all’Art. 7 del presente Regolamento ed ha validità solo per
l’anno di riferimento. La contribuzione soggettiva
determinata con aliquote opzionali è interamente deducibile
nelle misure previste dalle norme vigenti.
4. Gli
iscritti che proseguono l’attività anche dopo il
collocamento in pensione possono, a domanda, proseguire nel
versamento dei contributi soggettivi, che daranno origine a
supplementi di pensione ai sensi del successivo art.22.
5. Il
reddito di cui ai commi 1-2 e 3 sottoposto a contributo non
può essere superiore al massimale previsto all’art.2, comma
18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni ed
integrazioni ed è annualmente ed automaticamente rivalutato,
in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
così come calcolato dall’ISTAT.
6. E’ in
ogni caso dovuto un contributo minimo di € 310,00,
rivalutato ogni cinque anni in base alla rivalutazione Istat
dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
Il minimale trova applicazione anche per gli iscritti
pensionati di cui al precedente comma 4.
7. A coloro che si iscrivono per la prima volta alla
Gestione è riconosciuta, per l’anno di iscrizione e per i
due anni successivi, la facoltà di versare un contributo
minimo, se il reddito imponibile non supera € 3.100,00,
rivalutato ogni cinque anni in base alla rivalutazione
Istat, pari al 50% del minimale di cui al precedente comma 6.
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Art. 4 Contributo integrativo
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1. Gli
iscritti alla Gestione Separata devono applicare la
maggiorazione percentuale di cui all’art. 8, comma3, del
D.Lgs103/96 su tutti i corrispettivi che concorrono a
formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di
libera professione di Perito Agrario e di Perito Agrario
Laureato devono versarne alla Gestione il relativo ammontare
indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia
eseguito il debitore. Sono altresì soggetti a contribuzione
i corrispettivi professionali derivanti da altre attività
nei casi in cui le Casse competenti consentano, nel proprio
Regolamento, la possibilità del versamento contributivo ad
unica cassa di previdenza. L’aliquota da applicare è quella
prevista dal presente Regolamento.
2. Il
contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto
IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
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3. Salvo
quanto previsto al successivo comma 4 è in ogni caso dovuto
un contributo minimo di € 62,00 su base annua, da rivalutare
ogni cinque anni in base alla variazione annua
corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato
dall’Istat.
4. Il
contributo integrativo del 2% non è dovuto per le
prestazioni professionali che danno origine a fatturazione
tra professionisti iscritti alla Gestione.
5. Gli
iscritti che proseguono l’attività anche dopo il
collocamento in pensione, sono tenuti al versamento del
contributo integrativo in relazione ai redditi professionali
conseguiti.
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Art. 5 Frazionabilità dei contributi
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- Per ogni
anno solare, in cui l’iscrizione alla Gestione risulti di
durata inferiore all’anno stesso, il contributo annuo
soggettivo minimo obbligatorio è ridotto a tanti dodicesimi
del suo importo quanti sono i periodi di trenta giorni
compresi in ciascun periodo di iscrizione alla Gestione
stessa. Si considerano periodi di trenta giorni anche le
frazioni di tempo superiore a quindici giorni, fermo
restando l’obbligo di versare i contributi sull’intero
ammontare del reddito effettivamente conseguito.
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Art. 6 Variabilità dei contributi
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- Il
contributo di cui all’art. 3, comma 1, il contributo minimo
soggettivo di cui all’art.3, comma 4, il contributo
aggiuntivo non quiescibile di cui all’art. 4, comma 3,
possono essere variati con delibera del Comitato
Amministratore, secondo le modalità previste dall’art. 11,
comma 2, dello Statuto della Fondazione.
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Art. 7 Versamento dei contributi
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1. I
contributi di cui all’art.3 devono essere così versati:
a)
Acconto: entro il 30 novembre di ogni anno nella misura del
50% dell’importo calcolato sul reddito professionale
risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno
precedente. Se l’iscritto prevede di conseguire un reddito
professionale netto inferiore a quello dell’anno precedente,
l’acconto sul contributo soggettivo può essere calcolato –
sempre nella misura del 50% - sul minor reddito previsto. In
ogni caso, l’importo dell’acconto non può essere inferiore
al 50% del contributo soggettivo minimo. Nel caso in
cui, essendo stato versato un acconto calcolato sul minor
reddito previsto e non sul reddito dell’anno precedente al
momento della determinazione del saldo risulti che l’acconto
pagato è inferiore al 50% del contributo soggettivo dovuto
sul reddito prodotto, sulla differenza saranno applicati gli
interessi di mora previsti dal Regolamento per il periodo di
ritardo.
b) Saldo:
entro trenta giorni dalla data di scadenza per il pagamento
delle imposte sul reddito.
2. Qualora
all’atto della determinazione del saldo risultino già
versate alla Gestione somme superiori al contributo dovuto,
l’iscritto può chiedere, entro 30 giorni, la restituzione
dell’eccedenza stessa; in alternativa può chiedere di
considerarla quale acconto per i versamenti futuri o a
compensazione con eventuali altri importi dovuti.
L’eccedenza è restituita con la maggiorazione dell’interesse
pari al tasso legale. In caso di mancata richiesta entro il
termine predetto, l’eccedenza contributiva resta consolidata
nel conto individuale.
3. Il contributo
integrativo di cui all’art. 4 è versato dall’iscritto: entro
il 30 novembre per gli importi evidenziati sulle fatture
emesse fino al 30 settembre; entro 30 giorni dalla data di scadenza per
il pagamento delle imposte reddituali per gli importi
relativi al periodo dal 1° Ottobre al 31 dicembre ovvero per
il saldo del contributo integrativo minimo quando dovuto.
4. Il
contributo di maternità deve essere versato contestualmente
e totalmente in occasione del versamento dell’acconto di cui
al comma 1.
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Art. 8 Prescrizione dei contributi
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1. La prescrizione dei contributi
dovuti alla Gestione e di ogni relativo accessorio
interviene con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e
le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la
prescrizione decorre dalla data prevista per la trasmissione
alla Gestione della dichiarazione di cui al successivo art.
11.
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Art. 9 Restituzione dei contributi
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1. Coloro
che, al compimento dell’età pensionabile, cessino o abbiano
cessato per qualsiasi motivo dall’iscrizione alla Gestione
senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione
possono chiedere la restituzione dei contributi versati.
2. Le somme
rimborsabili sono pari all’ammontare dei contributi
soggettivi versati, rivalutati secondo il criterio stabilito
all’art. 1, comma 9, della legge 335 del 1995, fermo
restando quanto previsto al successivo articolo 14, comma 2.
3. Il
diritto alla restituzione dei contributi di cui al
precedente comma 1 si prescrive in cinque anni dalla data
del compimento dell’età pensionabile.
4. In
caso di revoca dell’iscrizione da parte della Gestione
per mancanza dei requisiti prescritti, si procede alla
restituzione dei contributi versati senza maggiorazione
alcuna.
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CAPO TERZO
DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI
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Art. 10 Sanzioni per ritardo nel versamento dei contributi
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1. In caso di ritardo di versamento dei contributi è dovuto un interesse di
mora pari al tasso ufficiale di riferimento, calcolato in
relazione al periodo del ritardo stesso.
2. In caso di ritardo superiore a 60 giorni, l’interesse di mora di cui al
comma precedente, viene maggiorato di 5,5 punti come
previsto dall’Art.116 della Legge 388 del 23/12/2000 e
successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 11 Obbligo di comunicazione del reddito professionale e
sanzioni nei casi di omessa, ritardata, o infedele comunicazione
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1. I
soggetti di cui all’art. 1 devono comunicare alla Gestione
entro 30 giorni dalla
data prescritta per la
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi
l’ammontare del reddito
professionale netto di lavoro autonomo dichiarato ai fini
IRPEF per l’anno di riferimento. La comunicazione deve
essere effettuata, con le modalità stabilite dal
Comitato Amministratore, anche se
le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono
negative.
2. Nella
stessa comunicazione devono essere indicati anche i redditi
dichiarati divenuti definitivi nel corso dell’anno di
riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile
IRPEF definito, l’imponibile complessivo ai fini dell’IRPEF
per l’anno di riferimento e il volume di affari ai fini
dell’IVA al netto del contributo integrativo.
3. Gli
adempimenti di cui al comma 1 e 2, in caso di decesso
dell’iscritto, sono posti a carico degli eredi e vanno
effettuati entro 180 giorni dalla data prescritta per la
presentazione della dichiarazione dei redditi.
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4. La ritardata, omessa od infedele comunicazione di cui ai
commi precedenti comporta le seguenti sanzioni:
a) nel primo caso (ritardo), pari al 10% del contributo
dovuto, con un massimale di € 50,00;
b) nel secondo caso
(omissione), pari al 30% del contributo dovuto, con un
massimale di € 250,00;
c)
nel terzo caso (infedele comunicazione), pari al 50% del
contributo evaso.
d) nel caso di corretti versamenti nei termini e negli
importi le sanzioni sopra indicate saranno dimezzate.
5. Si intende ritardata la comunicazione trasmessa entro il
novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione
di cui al comma 1.
6. Trascorso
il termine di cui al precedente comma 5, la comunicazione si
intende omessa a tutti gli effetti di legge.
7. Si intende infedele
la comunicazione resa alla Gestione con l’indicazione di un
reddito o di un volume di affari inferiore a quello
dichiarato ai competenti uffici ai fini dell’IRPEF e
dell’IVA.
8. L’omissione e
l’infedeltà della comunicazione non sanata spontaneamente
entro i successivi novanta giorni dai termini di cui ai
precedenti commi, vanno segnalate per i provvedimenti del
caso al competente Consiglio provinciale del Collegio.
9. Le comunicazioni
devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei
moduli della Gestione.
10. Il Collegio
dell’Ordine deve comunicare alla Gestione, entro il mese di
giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni all’Albo
professionale.
11. La Gestione ha la
facoltà di esigere dall’iscritto o dagli eredi la
documentazione atta a comprovare la corrispondenza tra le
comunicazioni effettuate e le dichiarazioni annuali dei
redditi e dei volumi di affari ai fini IVA.
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TITOLO 2: DELLE
PRESTAZIONI
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CAPO PRIMO
DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
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Art. 12 Prestazioni previdenziali
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1. La Gestione
provvede ad erogare in favore dei soggetti di cui all’art. 1
le seguenti prestazioni:
a) Pensione di vecchiaia
b)Pensione di inabilità
e d’invalidità;
c)Pensione ai
superstiti, indiretta o di reversibilità;
d)Indennità di
maternità;
e) Provvidenze
straordinarie.
2.
Le
pensioni di cui al comma precedente sono pagate secondo le
modalità stabilite dal Comitato Amministratore. Quando
l’importo delle pensioni è inferiore a quello dell’assegno
sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7 della legge 335/1995,
su richiesta dell’iscritto si procede alla restituzione dei
contributi versati, ai sensi dell’art.9.
3.
Il Comitato Amministratore della Gestione può
altresì, tramite l’adozione di specifici atti deliberativi
da sottoporre ai Ministeri Vigilanti, ai sensi del disposto
dell’art.3. D. Lgs. 509/94, anche con riferimento all’art. 2
dello Statuto della Fondazione, attuare altre forme di
assistenza integrativa: previdenziale, sanitaria,
assicurativa, o altri tipi di prestazione a favore degli
iscritti, a mezzo della stipula di convenzioni con gli enti
preposti per offrire agli iscritti coperture assicurative
per tutelare la salute, l’attività professionale con il
contributo totale o parziale della Gestione Separata che
provvederà al finanziamento anche con parte del contributo
integrativo.
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4.
Il Comitato Amministratore potrà deliberare ed
attuare l’attività di promozione in generale ed in
particolare di divulgare le norme sulla previdenza
organizzando o partecipando a congressi o convegni al fine
di assicurare a tutti i beneficiari le informazioni per
l’esercizio dei diritti e per gli adempimenti degli
obblighi. Tali attività saranno finanziate con parte del
contributo integrativo versato dagli iscritti.
5.
Il
Comitato Amministratore della Gestione può, inoltre,
concorrere alla realizzazione di forme pensionistiche
complementari con le modalità previste dal D. Lgs. 124/93 e
successive integrazioni e modificazioni.
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CAPO SECONDO
DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
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Art.13 Pensione di vecchiaia
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1. Il
diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento
del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che
risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato
almeno cinque anni di contribuzione effettiva.
2. Il limite
di età di cui al comma precedente è ridotto al compimento
del 57° anno in presenza di versamenti contributivi pari ad
almeno 40 anni.
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Art. 14 Determinazione della pensione annua di vecchiaia
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1. L’importo
della pensione annua è determinato moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di
trasformazione dell’allegata tabella A.
2. Il conto
individuale, costituito dal complesso dei contributi
soggettivi versati, viene annualmente rivalutato secondo il
criterio fissato dall’art. 1, comma 9, della legge 335/95,
ferma restando la possibilità di modificare tale criterio in
ragione degli effettivi risultati della Gestione, con
delibera del Comitato Amministratore, nel rispetto delle
procedure indicate dal D. Lgs. 509/94.
3. La
rivalutazione, con esclusione della contribuzione dell’anno
di competenza, è effettuata in sede di bilancio consuntivo.
4.
L’aliquota per il computo della pensione è pari al tasso del
contributo soggettivo.
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Art. 15 Decorrenza della pensione di vecchiaia
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1. La
pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’iscritto
avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
2. I ratei
di pensione liquidati e non riscossi soggiacciono alla
prescrizione quinquennale.
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Art.16 Invio estratti conto
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-
Ad
ogni iscritto è inviato, con cadenza annuale, un estratto
conto che indichi le contribuzioni effettuate ed il montante
contributivo.
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CAPO TERZO
DELLA PENSIONE DI INABILITA’ E DI INVALIDITA’
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Art. 17 Pensione
di inabilità e di invalidità
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1.
L’iscritto ha diritto alla pensione di inabilità e di
invalidità a qualsiasi età.
2. La
pensione di inabilità spetta all’iscritto qualora concorrono
le seguenti condizioni:
a) la capacità all’esercizio della professione sia
esclusa totalmente, a causa di malattia o infortunio
sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l’iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di
contribuzione, delle quali tre nel quinquennio precedente
all’anno di presentazione della domanda e sia iscritto da
almeno cinque anni.
3. La
pensione di invalidità spetta all’iscritto qualora
concorrono le seguenti condizioni:
a) la capacità all’esercizio della professione sia ridotta
in modo continuativo per infermità o difetto fisico o
mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione all’ente a meno di
un terzo;
b) l’iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di
contribuzioni alla Gestione, delle quali tre nel quinquennio
precedente all’anno di presentazione della domanda e sia
iscritto da almeno cinque anni.
4. Le
pensioni di inabilità ed invalidità sono revocate quando
venga a cessare una delle condizioni di cui ai commi
precedenti.
5. Alla
domanda di pensione di inabilità o invalidità deve essere
allegato un certificato medico, rilasciato dall’autorità
sanitaria competente ai sensi della normativa vigente,
attestante le condizioni di inabilità od invalidità; tale
certificato dovrà essere integrato da documentazione
sanitaria dalla quale risulti l’indicazione della causa e
l’epoca dell’insorgere dell’evento inabilitante od
invalidante.
6. Il
Comitato Amministratore può in qualsiasi momento
assoggettare a verifica l’effettiva inabilità o invalidità
nonché la permanenza di dette condizioni, mediante sanitario
di fiducia.
7.
L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del
pensionato che non si presenti alla verifica richiesta dal
Comitato Amministratore tramite la Gestione Separata.
Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il
pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è
revocata d’ufficio.
8. La
pensione di inabilità o di invalidità decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto,
avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
9. Il
pensionato per l’invalidità che abbia proseguito l’esercizio
della professione e maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia per i periodi successivi può chiedere la
liquidazione di quest’ultima secondo il sistema contributivo
di cui all’Art.14.
10. Avverso
alla decisione della Gestione l’iscritto può, entro 60 gg.
dalla data di ricevimento della notifica, promuovere un
ricorso su base medico-legale. Il Comitato Amministratore,
esaminata la documentazione, può proporre la costituzione
del Collegio Arbitrale inteso in forma rituale.
11. Il
Collegio Arbitrale è composto di tre esperti, due dei quali
nominati uno da ciascuno delle parti, ed il terzo di comune
accordo, o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale che ha
sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui
l’assicurato è residente.
12.
Ciascuna delle parti è tenuta a provvedere all’onorario
dell’esperto da essa designato, il compenso del terzo
arbitro è, in ogni caso, posto a carico della Gestione.
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Art. 18 Calcolo della pensione di
inabilità e di invalidità
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- L’importo
della pensione di invalidità o di inabilità è determinato
secondo il sistema di cui all’art.14. Il coefficiente di
trasformazione è quello relativo all’età posseduta
dall’assicurato al momento del pensionamento, secondo
l’allegata tabella A.
- In caso di
conseguimento di tale pensione, in età inferiore a 57 anni,
si applica il coefficiente relativo al 57° anno.
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CAPO QUARTO
DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
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Art. 19 Pensione di reversibilità od indiretta
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- Le
pensioni di cui agli art. 13 e 17 sono reversibili ai
superstiti nei casi ed alle condizioni di cui alle norme
vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria INPS.
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Art. 20 Restituzione dei contributi
a favore dei superstiti
|
- Qualora
non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la
pensione ai superstiti in caso di morte dell’assicurato,
agli stessi compete la restituzione dei contributi secondo
le modalità di cui al precedente articolo 9.
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CAPO QUINTO
DELLA INDENNITA’ DI MATERNITA’
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Art. 21. Indennità di maternità
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1. Agli
iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di
maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla
legge 11 dicembre 1990, n. 379 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Alla
copertura degli oneri riguardanti il trattamento di
maternità si provvede con un contributo annuo di € 8,30
a carico di ogni iscritto alla Gestione da versare
secondo i tempi e le modalità previsti dall’articolo 7.
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3. Al fine
di assicurare l’equilibrio della Gestione di cui al
precedente comma, il Comitato Amministratore adotterà i
provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla
citata legge n. 379 del 1990 e successive modifiche ed
integrazioni.
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CAPO SESTO
DISPOSIZIONI VARIE
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Art. 22 Supplemento di pensione
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- I
contributi versati per periodi successivi alla data di
decorrenza della pensione danno diritto ad un supplemento di
pensione. La liquidazione del supplemento può essere
richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data
di decorrenza della pensione, ovvero dall’ultima
liquidazione del supplemento.
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Art. 23 Adeguamento annuale
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- Per
l’adeguamento annuale delle pensioni si adotta il criterio
in vigore per l’assicurazione generale obbligatoria
dell’INPS.
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Art. 24 Contribuzione volontaria
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1.
L’iscritto da almeno cinque anni alla Gestione Separata di
cui all’art. 1, qualora cessi l’attività lavorativa autonoma
che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione, ha la facoltà
di proseguire nel versamento volontario dei contributi.
2. A tal fine l’iscritto deve presentare domanda di autorizzazione alla
Gestione, optando irrevocabilmente per uno dei seguenti
scaglioni contributivi:
a)
contributo
soggettivo
versato nell’ultimo anno di iscrizione obbligatoria;
b)
contributo
soggettivo
medio versato nell’ultimo triennio di iscrizione
obbligatoria;
c)
contributo
soggettivo di cui all’art. 3
ultimo comma.
3. E’
dovuto comunque un contributo integrativo pari al minimale
di cui al comma 3 art.4.
4.
Non è dovuto il contributo di maternità previsto
all’art.21.
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Art. 25 Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi da
lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo
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- La
pensione di vecchiaia di cui al presente Regolamento è
cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo e con
altre forme pensionistiche obbligatorie.
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Art. 26 Riscatto del periodo di attività professionale precedente
all’entrata in vigore della presente legge
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- L’iscritto
che matura almeno cinque anni di iscrizione e che, negli
anni precedenti alla data di entrata in vigore delle norme
contenute nel presente Regolamento, abbia esercitato
attività di lavoro autonomo rispondente ai requisiti di cui
all’art.1, del D.Lgs. 103/96, ha facoltà di riscattare il
periodo di esercizio di tale attività sulla base dei criteri
che saranno definiti dal Comitato Amministratore in esito
alle procedure previste dalle norme statutarie, con apposito
Regolamento da sottoporre all’approvazione dei Ministeri
Vigilanti, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.
30/06/1994, n.509.
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Art. 26 bis
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1.
L’iscritto che matura cinque anni di iscrizione alla
Gestione, può chiedere il riscatto dei seguenti periodi,
purché svolti precedentemente all’iscrizione all’Albo
professionale:
a)
periodo di praticantato svolto nel rispetto di quanto
previsto dalla L.21/02/91 n.54 art 10, sino ad un massimo di
due anni;
b)
servizio militare obbligatorio sino ad un massimo di due
anni;
c)
servizio civile sostitutivo; servizio equiparato al servizio
militare;
d)
corso legale di laurea abilitante alla libera professione.
2. Il
riscatto di cui al comma precedente, potrà essere effettuato
sulla base dei criteri che saranno definiti dal Comitato
Amministratore in esito alle procedure previste dalle norme
statutarie, con apposito Regolamento da sottoporre
all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi
dell’art.3, comma 2, del d.Lgs. 30/06/1994, n.509.
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Art. 27 Ricorsi
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- Avverso i
provvedimenti adottati in applicazione del presente
Regolamento gli iscritti possono proporre ricorso al
Comitato Amministratore della Gestione con le modalità
fissate dal Comitato Amministratore medesimo.
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1. Le
eventuali eccedenze risultanti dall’applicazione del
criterio di rivalutazione dei conti individuali di cui
all’art. 14, comma 2, rispetto alla capitalizzazione dei
conti medesimi risultante dall’effettivo andamento
finanziario della Gestione, confluiscono in un apposito
fondo di riserva sul cui utilizzo dispone il Comitato
Amministratore.
2.
E’ costituito un Fondo di solidarietà al fine di erogare
Provvidenze Straordinarie così come previsto all’art.29,
tale Fondo è alimentato in base a quanto disposto dal comma
7 dello stesso articolo.
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1.Il
Comitato Amministratore ha facoltà di erogare provvidenze
agli iscritti in costanza di rapporto assicurativo, al
coniuge e ai loro familiari considerati fiscalmente a
carico, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di
bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di
notevole gravità, in conformità a quanto stabilito nei
successivi commi. Sono esclusi, comunque dalle prestazioni i
familiari superstiti del professionista che, all’atto del
decesso, non era più iscritto alla Gestione e che alla data
del decesso avesse superato il 65 (sessantacinquesimo) anno
di età.
2. Le
prestazioni possono essere erogate a condizione che:
l’iscritto sia in regola con il versamento delle quote di
iscrizione al Collegio Professionale Provinciale di
Appartenenza;
nei
confronti dell’iscritto non sia stato assunto il
Provvedimento di Sospensione dall’esercizio dell’Attività
Professionale;
l’iscritto sia in regola con il versamento dei contributi
dovuti alla Gestione Separata;
in caso
di decesso dell’iscritto o del pensionato, alla data della
morte, sussistano tutti i requisiti suddetti. L’onere della
prova che esistono i requisiti è a carico dell’assistibile
che inoltri domanda di provvidenza.
3.
Costituiscono circostanze o situazione di notevole gravità
quelle derivanti da:
a) gravi
malattie e gravi infortuni temporaneamente invalidanti che
determinino condizioni di particolare disagio economico
dell’iscritto, del coniuge o dei familiari a carico tali da
compromettere le minime esigenze di sussistenza;
b) decesso dell’iscritto quando
determini uno stato di disagio economico per i familiari
fiscalmente a carico tale da compromettere le minime
esigenze di sussistenza.
4. Per
ottenere le prestazioni il richiedente dovrà, entro un anno
dalla data certa di manifestazione dell’evento, inviare
domanda, in carta semplice, indirizzata al Comitato
Amministratore, descrivendo in forma particolareggiata le
circostanze e le situazioni di notevole gravità che hanno
determinato lo stato di particolare bisogno.
5. Per la
determinazione della misura delle provvidenze si tiene
conto:
a) Caso
MORTE:
- il
reddito derivante dall’attività di Perito Agrario e di
Perito Agrario Laureato sia prevalente rispetto al reddito
complessivo del de cuius;
- che il
reddito complessivo del coniuge e dei familiari fiscalmente
a carico, non risulti superiore ad € 14.000,00
(quattordicimila//00). Tale valore da rivalutarsi
annualmente in base alla rivalutazione Istat dei prezzi al
consumo delle famiglie di operai ed impiegati;
- che non
sia in essere alcuna copertura assicurativa.
b) Caso
MALATTIA GRAVE:
- con le
identiche condizioni di cui al comma 5, lettera a),
intendendo quale reddito quello proprio;
- che
l’inattività, certificata, non sia inferiore ad un numero di
90 (novanta) giorni consecutivi.
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c)
Caso
INFORTUNIO GRAVE:
- con le
identiche condizioni di cui al comma 5 lettera a) intendendo
quale reddito quello proprio;
- che
l’inattività, certificata, non sia inferiore ad un numero di
120 (centoventi) giorni consecutivi.
6. La
prestazione potrà essere erogata, nella misura che il
Comitato Amministratore riterrà congrua, a suo insindacabile
giudizio, e così quantificata:
-
Caso MORTE:
-
fino ad un importo
massimo di Euro 20.000,00 (una tantum).
-
Caso MALATTIA GRAVE
e INFORTUNIO GRAVE:
-
fino ad un importo
calcolato in ragione del periodo di inattività
certificata ed accertata, mensilmente determinato sulla
scorta del reddito mensile conseguito nel triennio
precedente l’anno in cui si è verificata la malattia e/o
l’infortunio. L’importo massimo erogabile è quantificato
in € 10.000,00 (una tantum).
Il
Comitato Amministratore, in base a quanto sopra stabilito e
sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente,
assunte le opportune informazioni e/o verifiche, con
decisione definitiva e motivata provvederà ad erogare le
provvidenze.
7. Gli
importi assegnati verranno prelevati da un fondo
appositamente stabilito denominato Fondo di Solidarietà, che
verrà alimentato con una percentuale dell’avanzo di
Gestione. Il Comitato Amministratore delibererà di ogni anno
la quota di accantonamento al Fondo di Solidarietà
determinata da una percentuale variabile, fino ad un massimo
del 10% dell’avanzo di Gestione.
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TABELLA “A”
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(Tasso di sconto=1,5%)
|
ETA’ |
COEFFICIENTI (%) |
57 |
4,419 |
58 |
4,538 |
59 |
4,664 |
60 |
4,798 |
61 |
4,940 |
62 |
5,093 |
63 |
5,257 |
64 |
5,432 |
65 |
5,620 |
66 |
6,379 |
67 |
6,640 |
68 |
6,927 |
69 |
7,232 |
70 |
7,563 |
71 |
7,924 |
72 |
8,319 |
73 |
8,750 |
74 |
9,227 |
75 |
9,751 |
76 |
10,335 |
77 |
10,983 |
78 |
11,701 |
79 |
12,499 |
80 |
13,378 |
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